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22 novembre 2015
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ASTENSIONE DELLA MADRE
E’ l’astensione obbligatoria dal lavoro della donna lavoratrice a tutela della propria salute, qualunque mansione svolga, che dà diritto all’ indennità di maternità pari all’ 80% della retribuzione.
ASTENSIONE DEL PADRE
Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 1 giorno, (con indennità del 100 % della retribuzione) ed ha invece il solo diritto di astenersi per ulteriori 2 giorni, sempre nei 5 mesi, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione ( con indennità del 100% della retribuzione).
Congedo di Paternità: in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, grave infermità o morte della madre, abbandono del figlio da parte della madre, il diritto all’ astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre che può quindi usufruire del congedo di paternità.
ADEMPIMENTI DA RICORDARE
Prima del parto: la lavoratrice, appena avuta conoscenza del proprio stato di gravidanza, deve presentare al datore di lavoro il certificato di gravidanza con l’indicazione della data presunta del parto e deve inoltre presentare al proprio datore di lavoro e all’INPS la domanda di maternità su un apposito modello prima dell’inizio del congedo.
Dopo il parto: la lavoratrice deve inviare il certificato di nascita al proprio datore di lavoro (pubblico o privato) e autocertificazione della data dell’evento all’INPS.
A CHI SPETTA?
- Alle lavoratrici subordinate, pubblico o privato, a tempo determinato o indeterminato.
- Alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata INPS quindi: collaboratrici a progetto, coordinate continuative, associate in partecipazione, libere professioniste, prestazioni occasionali.
- Alle lavoratrici autonome, libere professioniste, anche se l’astensione non è obbligatoria.
- Alle lavoratrici disoccupate da massimo 60 giorni.
- Alle lavoratrici domestiche (colf, badanti), anche somministrate.
QUANTO DURA LA MATERNITA’?
Nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino alla sua data effettiva (non si calcola il giorno del parto) e nei 3 mesi successivi alla data effettiva del parto (in tutto 5 mesi), con possibilità di proseguire l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione e di prolungare il periodo di congedo dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati.
La Direzione Territoriale del Lavoro può prorogare l’interdizione al lavoro per mansioni incompatibili con la maternità.
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.
In caso di parto prematuro il periodo non goduto prima del parto viene aggiunto al congedo di maternità dopo il parto (in tutto 5 mesi).
L’interruzione di gravidanza dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti come “parto” e la lavoratrice è tenuta ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo salvo che non intenda volontariamente riprendere l’attività lavorativa.
OCCHIO ALLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO!
Il diritto all’indennità di maternità si prescrive nel termine di un anno che decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario presentare all’Inps le istanze per ottenere il pagamento della indennità., prima dello scadere dell’anno dalla fine del periodo di congedo.
PERMESSI ALLATTAMENTO
Hanno diritto ai riposi per allattamento solo le lavoratrici/lavoratori dipendenti, fino all’anno di vita del bambino, per 2 ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere oppure 1 ora al giorno di riposo per allattamento se l’orario stesso è inferiore alle 6 ore. I riposi per allattamento si raddoppiano nei casi di parto gemellare o plurimo. Spetta una indennità pari all’ammontare dell’intera retribuzione.
CONGEDI PARENTALI
Spettano a lavoratrici/lavoratori dipendenti entro i primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i 2 e i 10 mesi (6 mesi massimo dalla madre e 6 mesi massimo dal padre per garantire la presenza di entrambi con il bambino), aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Tale periodo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
L’indennità entro i primi 3 anni di età del bambino è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per massimo 6 mesi ( 3 mesi per i lavoratori autonomi).
È possibile frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva per le modalità di fruizione del congedo.
VOUCHER BABY SITTING E ASILO
Possibilità per la madre lavoratrice, di richiedere voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale.
L’importo totale dei voucher è di 600,00 euro mensili per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata e rimodulato per i part-time).
I voucher dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS.
BUONE PRASSI: INFORMATI PRESSO IL TUO DATORE DI LAVORO
Alcune aziende prevedono delle agevolazioni per le lavoratrici madri per favorire il reinserimento al lavoro della lavoratrice e per conciliare ulteriormente il lavoro con la famiglia. Ad esempio:
- affiancamento per l’aggiornamento, formazione, supporto psicologico al rientro, polivalenza di ruolo, lavoro per obiettivi autogestito.
- asilo nido aziendale
- convenzioni con asili, scuole materne, vacanze, colonie estive,
- servizi aziendali di supporto al dipendente ( lavanderia, pagamento bollette, ecc)
- possibilità trasporti aziendali o spostamenti di gruppo
- banca delle ore
- orari personalizzati
- possibilità lavoro “smartworking”
LICENZIAMENTO E DIMISSIONI: TUTELE
La legge vieta al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice madre dall’ inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, anche se non conosceva lo stato di gravidanza della lavoratrice.
Alcune eccezioni al divieto: colpa grave della lavoratrice, cessazione dell’attività aziendale, scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato; esito negativo del periodo di prova.
La legge tutela la lavoratrice riconoscendole l’indennità di maternità anche nel caso in cui la stessa presenti le dimissioni volontarie nel periodo che va dall’ inizio della gestazione fino al primo anno di di vita del bambino. Tuttavia, le dimissioni presentate durante il congedo e fino a 3 anni del bambino, vanno comunicate per la loro convalida al Servizio Ispezione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
LINK UTILI
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=9737
http://www.dplmodena.it/modena.htm
http://www.regione.emilia-romagna.it/consigliere-di-parita
Stefania Palmieri,
laureata in Giurisprudenza presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, si occupa di diritto del lavoro e consulenza giuridica ed è impegnata nella lotta contro le discriminazioni e nella difesa dei diritti civili.
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